mercoledì 22 novembre 2017

L.R. n. 16/2017 Sardegna - Testo unico del sistema turistico regionale - Focus su attività Extralberghiere

Entra in vigore la Legge regionale 28 luglio 2017, n. 16. Per le strutture Extralberghiere sono previsti gli articoli dal 16 al 19, in attesa delle Direttive di Attuazione della Legge - Le principali novità. 


di Stefano Calandra - www.aibba.it
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Un potenziale gestore che intenda aprire una nuova attività di Bed and Breakfast/Appartamento Turistico in Sardegna ha ora come riferimento una nuova normativa: la L.R. n. 16/2017 SARDEGNA.
Si è ancora in attesa del nuovo Regolamento attuativo: pertanto fino a quando non sarà emanato, vale ancora la vecchia normativa LR. 27/1998.

Questa nuova normativa in specie per l'Extralberghiero non comporta grandi discontinuità con la precedente, salvo in tema di Affittacamere, ora chiamati "Domos", con servizi limitati al pernottamento ed eventuale prima colazione.
Non risolto il nodo della gestione di 1 o 2 appartamenti Casa Vacanze, di fatto "assorbita" dalla formula "Domo".
Viene introdotta nella normativa la dicitura "Bed and Breakfast", con una gestione in "abitazione di residenza e domicilio abituale" da parte del titolare, di un max di 3 camere e 10 letti.
La gestione di Case Vacanza è permessa invece, come era prima, da 3 appartamenti in su.

Infine, con l'art. 25 si è voluto chiarire che non sono tollerate commistioni tra  affitto di appartamenti Turistici e strutture ricettive. All'art. 26 sono previste apposite sanzioni qualora si esorbiti dall'esercizio corretto.
Regolamento di attuazione della LR: in attesa di emanazione. Qui in questa pagina non appena uscirà. 
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Vecchia normativa:

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Novità principali L.R. n. 16/2017 Sardegna:

Affittacamere  (art. 16, c. 2)
  • Immutata la destinazione di civile abitazione
  • Possibilità di aprire in max 2 unità immobiliari a max 100 m. di distanza tra loro
  • Massima capacità: 6 camere; e n. di letti in base ad abitabilità appartamento
  • Gestione: possibile solo con P. IVA. NOTA: La forma non imprenditoriale è vietata dalla'AdE!
  • Ammessa la somministrazione
Bed and Breakfast (art. 16, c. 1)
  • Immutata la destinazione di civile abitazione
  • Il titolare ha nell'unità abitativa residenza e domicilio abituale, riservando per se stesso almeno una camera da letto non fittizia.
  • Massima capacità: 3 camere e 10 letti
  • Possibile 1 letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni
  • Gestione: possibile sia con o senza IVA (per info su come decidere con/senza IVA, vedi qui).
Case Vacanza - CAV (art. 16, c. 6)
  • Immutata la destinazione di civile abitazione
  • Numero minimo di appartamenti: 3
  • Gestione: possibile solo con p. IVA
  • Non ammessa la somministrazione 
  • capienza max: quella del certificato di agibilità

Altri aspetti:
Semplificazione amministrativa: la Scia, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Da oggi per poter aprire una nuova struttura ricettiva extralberghiera basterà presentare la SCIA, che raccoglie in un unico procedimento la segnalazione dell’avvio dell’attività e l’autocertificazione della tipologia ricettiva e della denominazione della nuova struttura. Alla Scia è da allegare la tabella dei requisiti di classificazione, che per le strutture extralberghiere va da 1 a 3 stelle (art. 17). In attesa del nuovo regolamento.
Sempre necessaria la relazione asseverata di un Geometra/Architetto sull'idoneità dell'immobile ai requisiti tecnici, di sicurezza, igienici ed antincendio, da allegare alla SCIA.

[AIBBA&AgICAV segue tutta la pratica di apertura, le verifiche di idoneità urbanistiche, tecniche, giuridiche e fiscali necessarie alla presentazione della SCIA ad EUR 250 + IVA, in soli 7-8 gg. lavorativi. Servizio rivolto solo agli abbonati con quota Completa, vedi QUI].

Obbligatoria la stipula di una polizza RC a tutela degli ospiti
L'art. 19, c. 1 lett. c)  della LR obbliga gli esercenti le attività ricettive a stipulare apposita polizza RC, per ogni danno a cose o persone presenti nella struttura ricettiva, ai sensi degli artt. 1578 e ss. del Codice Civile.

[AIBBA&AgICAV offre in omaggio la polizza RC ai propri abbonati. Servizio incluso nell'abb. BASE, vedi QUI]. 

Obbligatoria l'esposizione del contrassegno identificativo della struttura
L'art. 24, c. 1 lett. g)  della LR obbliga gli esercenti le attività ricettive di creare un'apposita targa con le specifiche ed i contenuti obbligatori previsti nel regolamento. Da apporre all'esterno della struttura.

Altri obblighi dei gestori di attività extralberghiere
L'art. 26 definisce le sanzioni relative alla scorretta gestione delle attività di B&B/Affittacamere/Case Vacanze e Locazioni Turistiche.

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Cordiali saluti a tutti!


Stefano Calandra* - AIBBA&AgICAV, Email: calandra@aibba.it

* Presidente (1999-2010) e fondatore di ANBBA - Associazione Nazionale Bed & Breakfast Affittacamere,  di AICAV - Associazione Italiana Case Vacanza (Fondatore e Consigliere nazionale 2005-2011), di ABBAV - Associazione B&B del Veneto (fondatore e presidente 2003-2010); Fondatore (2011) e titolare di AIBBA&AgICAV - Agenzia Nazionale dei Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza.
© Stefano Calandra (chi è? Clicca QUI) - www.aibba.it 

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